Bonus mamma 2017. Se ne può fare richiesta all’Inps dal 4 maggio.

A partire dal 4 maggio si ha la possibilità di richiedere il “Bonus mamma 2017”. Si tratta di un contributo di 800 euro corrisposto dall’Inps a chi sarà mamma nel 2017. La domanda può essere presentata sul sito internet dell’Inps oppure attraverso i servizi telematici gestiti dai patronati.
Il bonus è riservato alla nascita o all’adozione di un minore e sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
Per ogni figlio nato o adottato sarà possibile ricevere il bonus in unica soluzione. L’inos fa sapere che ci sono dei requisiti specifici per averne diritto:
a) le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria;
b) le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
c) per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
La domanda va presentata dopo il settimo mese di gravidanza e improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:
a) via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale http://www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN forte;
b) chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
c) tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per la certificazione dello stato di gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni:
a) presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
b) indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
c)indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
d) per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
e)Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino. Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

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